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LIBERALIZZAZIONE MERCATO

L’apertura del mercato dell’energia, in applicazione delle Direttive Comunitarie 96/92 e 98/30, è stata normata dal “Decreto Bersani” (Dlgs. 79/99), per l’energia elettrica e dal “Decreto Letta” (Dlgs. 164/2000), per il gas.
Questi provvedimenti hanno dato il via al processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica e di importazione, esportazione e vendita del gas naturale.
Prima della liberalizzazione in Italia vigeva un regime di tipo monopolistico sia per l’energia elettrica che per il gas naturale.

Tutte le attività legate alla produzione, trasporto e vendita di energia erano riservate esclusivamente ad Enel (le altre società produttrici di energia potevano venderla esclusivamente ad Enel e non erano autorizzate ad immetterla direttamente nel mercato). La I fase del processo ha promosso e sviluppato la concorrenza tra i vari operatori del mercato, mantenendo in capo al distributore il trasporto dell’energia sulla rete elettrica, servizio che lo stesso ha l’obbligo di garantire con continuità ed efficienza. La II fase, aperta dal decreto attuativo della Direttiva del 2003/54 (dl n. 73/07 convertito in legge L. 125/07), ha favorito la liberalizzazione delle attività di vendita anche per le utenze domestiche. Già dal 1999, infatti, era possibile scegliere un operatore del libero mercato per utenze diverse dall’abitazione; tuttavia solamente dal 1° luglio del 2007 ciò è stato possibile anche per i clienti domestici.


Lo stesso discorso è estendibile al mercato del gas. Anch’esso prima della liberalizzazione era gestito in regime monopolistico e tutte le attività della filiera erano riconducibili a ENI, ad eccezione della distribuzione caratterizzata da una frammentazione delle quote di mercato (il cui leader era Italgas, società controllata da ENI).


La riforma introdotta dalla liberalizzazione riguarda anche gli aspetti commerciali del servizio: nel mercato libero, infatti, le imprese venditrici acquistano l’energia elettrica ed il gas e si servono delle reti di trasporto nazionali e locali per la consegna al cliente finale. I vari servizi di rete (distribuzione energia, contatori, rilevazioni dei consumi etc.) sono forniti dal Distributore e le tariffe sono stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) con criteri uniformi per tutto il territorio nazionale. L’esercente la vendita fattura al cliente finale non solo la quota energia ma anche gli oneri detti “passanti” in quanto incassati per essere corrisposti alle società distributrici.