In presenza di problematiche di qualsiasi genere, per effettuare segnalazioni e/o reclami, la procedura da effettuare è la seguente:
L’apposito modulo (scarica qui) può essere inviato secondo le seguenti modalità:
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Con delibera 209/2016/E/com, a partire dal 1° gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non potranno rivolgersi alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con il proprio operatore.
Il tentativo di conciliazione è una tappa obbligatoria per il cliente, necessaria per poter, eventualmente, procedere con l’azione giudiziale.
La procedura di conciliazione potrà essere attivata dal cliente entro 1 anno dall’invio del reclamo, qualora la risposta dell’operatore risulti parziale o insoddisfacente. Nel caso in cui il cliente non riceva risposta al proprio reclamo dal proprio operatore, la domanda di attivazione potrà essere invece inviata dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell’elenco ADR.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line.
Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito
http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio Conciliazione all’indirizzo